Cassazione Civile – Sezione Unite - Sentenza n. 9451/2016 – Niente Irap per i lavoratori autonomi che hanno personale di segreteria. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 10 maggio 2016, n. 9451. La sentenza ha confermato l’orientamento espresso dal giudice d’appello secondo cui una attività professionale svolta con l’ausilio di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e con l’utilizzo di beni strumentali minimi, non costituisce “autonoma organizzazione” ai fini Irap. La sentenza, riguarda tutti lavoratori autonomi, tra cui anche i Medici di medicina generale.
Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza n. 337/2016 – Al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico, dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria. Con il termine "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civile - Sentenza n. 9279/2016 – L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità De Maria"), riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata, nel caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri), senza includere automaticamente nel relativo criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
Corte di Cassazione – Sezione lavoro - Sentenza n. 9217/2016 – ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia utilizzato gran parte del "permesso" ex Legge 104/92 per scopi personali e non per assistere il parente disabile. Non è ammissibile, infatti, un'assistenza solo parziale delle ore concesse dal datore di lavoro che, per sopperire all'assenza del dipendente, deve sopportare modifiche organizzative per esigenze di ordine generale.
Corte di Cassazione – Sezione III - Sentenza n. 9367/2016 – ha riaffermato il principio di diritto per cui in tema di c.d. "tabelle milanesi" di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona".
17 Giugno 2025