Corte di Cassazione – Sezione IV – Sentenza 4468/2016 – ha riaffermato che in materia di linee guida attualmente la normativa vigente valorizza le linee guida e le virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico; si è in presenza di un indirizzo, sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della documentata aderenza alle più accreditate conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un'utile guida per orientare agevolmente le decisioni terapeutiche; in tal modo, si tenta di oggettivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni, sottrarle all'incontrollato soggettivismo del sanitario. Tali regole non danno luogo a norme propriamente cautelari e non configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica, ma hanno a che fare con le forti istanze di determinatezza che permeano la sfera del diritto penale.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 3294/2016 – nel ribadire che il lavoratore in malattia perde l’indennità se non risponde quando il medico fiscale effettua la visita, ha precisato che l'indennità si perde anche se lui non concorre attivamente a non farsi trovare: estremizzando, si rischia anche quando il nome non è sul citofono o se quest'ultimo è rotto. Salva l’ipotesi che non abbia avvertito l'Inps, anche la vittima di un disservizio condominiale è considerata assente.La sentenza 3294/16 spiega che se un lavoratore in malattia si allontana da casa per motivi urgenti nelle fasce orarie dei controlli dei medici fiscali deve dare comunicazione immediata della propria assenza al datore di lavoro e all'Inps competente per territorio (che in effetti potrebbe già aver inviato il medico fiscale).
Tar Puglia – Sezione II – Sentenza 184/2016 – ha affermato che nel caso di assegnazione dei turni vacanti di specialistica ambulatoriale, ci si trova di fronte ad un’attività vincolata della Pubblica Amministrazione, in quanto le ore sono assegnate in base ad un elenco stilato secondo i criteri di priorità previsti dall’A.C.N. e la selezione dei candidati avviene unicamente in base alla valutazione dei titoli, alla luce dei rigorosi criteri di priorità dettagliatamente predeterminati e descritti dalle norme del contratto, senza che residui l’esercizio di alcun potere discrezionale e/o autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione, chiamata ad una mera verifica del possesso o meno delle capacità professionali richieste sulla scorta della documentazione prodotta dagli aspiranti al turno. La procedura di conferimento di incarichi ambulatoriali prevista da un Accordo Collettivo Nazionale, si risolve nell’individuazione degli aventi diritto secondo un ordine di priorità determinato, e pertanto non costituisce il frutto di una vera e propria scelta comparativa “di carattere concorsuale”.
Tar Campania – Sezione VI – Sentenza 907/2016 – ha ribadito che in caso di accesso agli atti, il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l'imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto l'istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome. Ne deriva che, nel caso in cui l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione
Tar Emilia Romagna – Sezione Parma – Sentenza 75/2016 – torna a definire i requisiti richiesti per l’accesso alle direzioni di struttura complessa.
Tar Lombardia – Sezione Brescia – Sentenza 305/2016 – chiarisce che per il per il conferimento di incarico di struttura complessa l’accertamento dei requisiti costituisce una fase prodromica alla procedura concorsuale e quindi la relativa verifica è riservata all’amministrazione; spetta dunque ai dirigenti l’assunzione delle determinazioni sull’esclusione dai concorsi pubblici, estranee alle operazioni concorsuali di specifica competenza della Commissione giudicatrice. Legittima è la partecipazione al concorso se è rispettata l’“anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina”.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025