Rassegna di giurisprudenza
03/03/2016

Sentenze: le novità dal 29 febbraio al 4 marzo

Questa settimana: pronta disponibilità, attività intramoenia e “danno apprezzabile”, danno biologico, “straining”, responsabilità anestesista chirurgo.

Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza del 13 gennaio 2016 ha ribadito che il mancato riposo non equivale a prestazione lavorativa. La pronta disponibilità, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poiché la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall’ordinamento.

Tribunale di Firenze – Sezione II – Sentenza n. 4109/2015 ha pronunciato una sentenza sull’attività intramoenia andando a definire quando il danno arrecato è da intendersi “apprezzabile”, ovvero secondo criteri che non possono essere ridotti alla sola misura monetaria del servizio rimasto inadempiuto. Infatti meno l'attività del dipendente è fungibile più onerosa è la sostituzione delle sue mansioni così che l'assenza dal servizio non ha riflessi solo sulla parte di retribuzione indebitamente percepita o sulla mancata prestazione: l'assenza del dipendente si riflette sulla complessiva organizzazione del servizio, sulla mancata erogazione dello stesso, sui disagi creati all'utenza, sui ritardi creati nello smaltimento delle pratiche.

Tribunale di Napoli – Sezione XI – Sentenza n. 275/2016 ritorna a definire la nozione di danno biologico, facendo rientrare in esso anche il danno estetico e quello alla vita di relazione. Nell’ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3291/2016 torna a pronunciarsi sullo “straining” ovvero su quella situazione lavorativa conflittuale di stress forzato in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente della condizione lavorativa. La Cassazione ha affermato che lo “straining” è risarcibile solo se mina l’integrità fisica e morale dell’individuo. I parametri di riconoscimento dello straining sono: l’ambiente lavorativo; la frequenza e durata dell'azione ostile; se le azioni subite appartengono ad una delle categorie tipizzati della scienza (quali gli attacchi ai contatti umani, l’isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minaccia di violenza); posizione di costante inferiorità percepita come permanente.

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza n. 3173/2016 definisce il perimetro dei rapporti di responsabilità tra anestesista e chirurgo. Anestesista e chirurgo, pur avendo competenze distinte, operano comunque congiuntamente, e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato. Ciò vuol dire che ciascuno dei due è tenuto, verso il paziente, non solo ad osservare con diligenza le regole tecniche della propria disciplina, ma anche a verificare la condotta dell'altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze. Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha già affermato che il medico chirurgo è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente, in virtù della quale egli "è tenuto a concordare con l'anestesista il percorso anestesiologico da seguire - avute presenti anche le condizioni di salute del paziente e le possibili implicazioni operatorie legate ad esse - nonché a vigilare sulla presenza in sala operatoria del medesimo anestesista, deputato al controllo dei parametri vitali del paziente per tutta la durata dell'operazione".

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