Cassazione Sezione Civile
18/02/2016

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3173/2016 Il perimetro dei rapporti di responsabilità tra anestesista e chirurgo

Anestesista e chirurgo, pur avendo competenze distinte, operano comunque congiuntamente, e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato. Ciò vuol dire che ciascuno dei due è tenuto, verso il paziente, non solo ad osservare con diligenza le regole tecniche della propria disciplina, ma anche a verificare la condotta dell'altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it