Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3173/2016
Il perimetro dei rapporti di responsabilità tra anestesista e chirurgo

18 Febbraio 2016

Anestesista e chirurgo, pur avendo competenze distinte, operano comunque congiuntamente, e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato. Ciò vuol dire che ciascuno dei due è tenuto, verso il paziente, non solo ad osservare con diligenza le regole tecniche della propria disciplina, ma anche a verificare la condotta dell'altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2.