In violazione delle norme che disponevano la sospensione delle procedure concorsuali, l'Azienda ha assunto il vincitore del concorso per la direzione della UOC di chirurgia, determinando un danno economico pari agli emolumenti corrisposti al medico. La delibera dell’Azienda ha disposto l’assunzione in riferimento all’acquisizione di specifica autorizzazione regionale, in quanto la normativa implicava la necessità di apposita autorizzazione da parte del Commissario ad acta per i provvedimenti concernenti i profili indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. La Corte dei Conti ha ritenuto che, sebbene intervenuta successivamente alla nomina in contestazione, la circolare del Commissario escludeva dalla revoca degli atti assunti quelli già in precedenza autorizzati dalla Regione.