Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale -Sentenza n.38914/2015, è stata chiamata a pronunciarsi sull’obbligatorietà del trattamento terapeutico. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. Pertanto l’operatore trova un limite invalicabile al suo operare proprio nella volontà del paziente, manifestata in forma inequivocabilmente negativa concretizzante un rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli.
CASSAZIONE CIVILE - Sezione III – sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015 Nella responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità. Si è al riguardo ulteriormente precisato che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, giacché la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista in relazione alle circostanze del caso concreto.
La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile -Sentenza n.18895/2015, è stata chiamata a pronunciarsi sul danno da infezione trasfusionale. E’ onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento. Nel danno da infezione trasfusionale, le Sezioni Unite hanno stabilito che compete al debitore ovvero alla struttura ospedaliera dimostrare che l’inadempimento non era eziologicamente rilevante – perché l’affezione era già in atto al momento del ricovero. La sentenza d’appello ha palesemente violato tale principio, pretendendo che fosse non l’ospedale a dimostrare che la paziente fosse già infetta al momento dei ricovero, ma che fosse la paziente a dimostrare di essere stata sana al momento della trasfusione.
Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile -Sentenza n.19212/2015, ribadisce che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. Si tratta di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare in ordine alla possibilità che ne consegua un aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, al fine di porlo in condizione di consentirvi in modo consapevole. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. Si è al riguardo ulteriormente precisato che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente.
La Corte di Cassazione –Sezione Lavoro -Sentenza n.19308/2015, si è pronunciata sull’applicazione del contratto collettivo della specialistica ambulatoriale. Il contenuto del contratto individuale stipulato con il libero professionista può essere diverso a seconda che sia stato stipulato in applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, nel qual caso gli obblighi corrispettivi sono determinati autonomamente dalle parti, ovvero in applicazione del D.P.R. n. 271 del 2000, ove il contenuto del contratto è predeterminato dalla contrattazione collettiva, recepita dal decreto presidenziale, e imposto ab esterno alle parti; nel secondo caso, peraltro, anche la costituzione del rapporto segue precise regole.
La Corte di Cassazione –Sezione Penale -Sentenza n.34395/2015, si è pronunciata sulla legittimazione ad agire in caso di delitti contro l’onore.Quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività – nella fattispecie espressioni denigratorie nei confronti di colleghi dell’ospedale - ), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione. Infatti le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva, cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore.
La Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 21262 del 2015 ha pronunciato una sentenza con la quale si esprime il principio secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dirigenti per garantire le guardie e le pronte disponibilità notturne e festive, se non compensate con riposi sostitutivi, devono essere remunerate secondo le maggiorazioni previste dal contratto collettivo e ciò a prescindere dalla capienza del relativo fondo contrattuale. In altri termini viene affermato il principio di corrispettività e proporzionalità della retribuzione, contenuto nell’art. 36 Cost., che deve trovare applicazione a prescindere da eventuali limitazioni finanziarie e tenendo conto di quanto previsto dalle regole contrattuali che governano il rapporto di lavoro.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
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