Rassegna di giurisprudenza
17/09/2015

Sentenze: le novità della settimana dal 14 al 18 settembre

Questa settimana: differenze retributive in caso di sostituzioni, colpa medica, consenso informato.

Il Consiglio di Stato - Sezione III– (Sentenza n. 3792), ha stabilito che non risulta ostativo al riconoscimento economico differenziale, la circostanza che la delibera di conferimento delle funzioni primariali lo limitava al periodo di mesi sei, escludendo espressamente maggiorazioni retributive per i primi 60 giorni nonché una durata superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare. Inoltre, ricorda il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale con sentenza n. 101/2001ha affermato che la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni espletate è un precetto derivante dall'art. 36 Cost., la cui applicabilità al pubblico impiego non può essere messa in discussione, mentre la astratta possibilità di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori non è un argomento idoneo a giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato.

 

La Corte Conti - Sezione Giurisdizionale Valle d’Aosta– (Sentenza n. 11 del 23/07/2015), ha stabilito che se una Asl evita il giudizio ma “sborsa” troppo, questo atteggiamento rappresenta una grave perdita per la collettività. Nella fattispecie, una neomamma si ammala di febbre puerperale e la salva un'isterectomia, denuncia i medici che l'hanno seguita e l'Asl paga con soldi suoi non coinvolgendo l'assicurazione ed evitando il processo civile. Poi la Corte dei Conti decide di rivalersi sui due medici e scopre che l'Asl non doveva pagare o al massimo doveva dare quaranta volte meno. Il Ctu della Corte ha ristretto infatti i contorni della colpa al medico che non ha inserito in cartella clinica l'antibioticoterapia praticata: è come se non l'avesse fatta. Il convenuto contestava che "l'Asl nell'accettare la proposta di transazione, non ha mai verificato l'effettiva sussistenza della colpa medica e nemmeno se l'importo da versare fosse effettivamente inferiore (...)". La Corte gli ha risposto che le questioni relative all'iter stragiudiziale "appaiono estranee al presente giudizio: esse afferiscono, infatti, ai rapporti tra l'Azienda USL di Aosta, la Società di assicurazione e gli odierni convenuti, rapporti che potranno, in ipotesi, essere oggetto di controversie in altra sede fra i citati soggetti, ma sono privi di influenza nel procedimento dinanzi a questa Corte".

Il Tribunale di Firenze - Sezione II Civile– (Sentenza n. 452), ha ribadito che è onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto. Quando consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. E’ opportuno quindi non tralasciare nulla e garantire una qualità dell’informazione  (prospettando nel modulo anche la possibilità – statisticamente molto probabile – di eventuali conseguenze negative che si possono manifestare a seguito dell’intervento).

 

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