Corti d'Appello
07/09/2015

Corte d'Appello L'Aquila - sentenza 5 febbraio 2015 Rapporto di lavoro: Asl condannata a pagare 160.000 euro allo psicologo

La ASL che si è avvalsa per un periodo di oltre nove anni delle prestazioni lavorative di un operatore specializzato psicologo presso il Centro di Salute Mentale, mediante sottoscrizione di quattro convenzioni e due contratti di collaborazione coordinata e continuativa (prorogati più volte), è tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate dal medico oltre all’indennizzo per ingiustificato arricchimento. Lo psicologo, infatti, è risultato stabilmente inserito nell’apparato organizzativo dell’azienda ed ha messo a disposizione della stessa le proprie energie lavorative, con implicito riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione dell'utilità della prestazione eseguita.

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