La ASL che si è avvalsa per un periodo di oltre nove anni delle prestazioni lavorative di un operatore specializzato psicologo presso il Centro di Salute Mentale, mediante sottoscrizione di quattro convenzioni e due contratti di collaborazione coordinata e continuativa (prorogati più volte), è tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate dal medico oltre all’indennizzo per ingiustificato arricchimento. Lo psicologo, infatti, è risultato stabilmente inserito nell’apparato organizzativo dell’azienda ed ha messo a disposizione della stessa le proprie energie lavorative, con implicito riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione dell'utilità della prestazione eseguita.