Il Tar Campania - (Sezione V-bis sentenza n. 3413), ha ribadito che le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, in quanto si violerebbe la “par condicio” dei candidati. Pertanto le clausole di un bando di concorso sono per l’Amministrazione vincolanti e devono ritenersi di stretta interpretazione, onde garantire l’esigenza di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali .In capo all’Amministrazione non vi è alcuna discrezionalità nella loro interpretazione, tanto più vanno escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione oppure specie, come nella fattispecie, laddove manchi proprio la clausola che penalizzi i concorrenti che non hanno sottoscritto l'elenco dei titoli
La Cassazione Penale - (Sentenza n. 26985) torna a pronunciarsi sulla responsabilità medica ed in particolare sulle “linee guida” ribadendo che in giudizio le linee guida devono essere specificate ed allegate. Infatti il semplice assunto difensivo concernente l'avvenuto rispetto da parte del medico imputato delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali, resta una mera enunciazione laddove sia stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata. L'allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.
Tribunale di Vercelli - (ordinanza n. 2342): il Gip di Vercelli, ha pronunciato un’ordinanza sulla responsabilità in “vigilando” del medico nell’ipotesi di “conta degli strumenti chirurgici”, ampliando un filone giurisprudenziale che comincia a farsi strada ovvero la responsabilità riconosciuta in capo alla solo equipe infermieristica – infermiere strumentista e infermiere di sala – atteso il riconosciuto ruolo di preparazione preoperatoria e di collaborazione intraoperatoria cristallizzato oggi da Raccomandazioni ministeriali e check list. Infatti partendo lettura delle Raccomandazioni ministeriali in materia, il giudice ha affermato che il chirurgo “è esclusivamente tenuto a verificare che il conteggio dei corpi chirurgici venga eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l’intervento”. Conseguenza di questo assunto è che “i responsabili della conta degli strumenti sono il ferrista e gli infermieri addetti”. Compete al chirurgo la “sorveglianza…limitata alla circostanza che la conta (rectius: le conte) siano effettivamente eseguite e sottoscritte”. In buona sostanza compito del chirurgo primo operatore è il mero controllo dell’accertamento della effettuazione della procedura della conta “senza che l’obbligo di controllo si estenda all’esattezza e alla conformità della stessa e quindi senza responsabilità di errori di conteggio e di trascrizione commessi dal personale deputato”. D’altra parte, argomenta il giudice piemontese, onerare il chirurgo anche del controllo dell’esattezza lo porterebbe a effettuare la verifica personalmente distraendolo dal suo compito principale.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025