Benché la lesione del paziente sia dipesa da un errore tecnico del professionista, imputabile a sua imperizia, trattandosi di operazione tecnica di particolare difficoltà, la imperizia del medico rileva penalmente nel quadro della colpa grave, secondo gli stessi parametri adottati in sede civilistica dall'art. 2236 c.c. e avendo come modello di riferimento un livello di professionalità medio nell'ambito della particolare competenza esigibile per la esecuzione dell'intervento di cui si discute. Ne segue che, essendo l'errore addebitato riconducibile alla colpa lieve, il medico va assolto perché il fatto non costituisce reato.