In tema di responsabilità per culpa in vigilando e con riferimento ai danni patiti dalle persone affidate alla sorveglianza, è posta dal legislatore a carico delle persone preposte alla sorveglianza una presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sugli internati con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere; con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli stessi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto, che invece esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.