La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è legittimamente interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di unprocedimento penale a carico dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro del limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, altresì, l'applicabilità al procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui all'art. 2945 cc., comma 2.