Una specializzanda, frequentatrice del corso di formazione specifica in medicina generale, è stata chiamata in giudizio per il risarcimento in favore della regione Abruzzo del danno patrimoniale pari all'importo lordo della borsa di studio percepita, in quanto ha violato il regime di incompatibilità tassativamente previsto, avendo instaurato durante la frequenza del corso un rapporto di lavoro continuativo con una clinica convenzionata.