Cassazione Sezione Civile
26/06/2012

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 10616/2012 Obbligo di controllare il funzionamento delle apparecchiature

La Corte di Cassazione ha evidenziato che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il quale, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un generale obbligo del medico di controllare gli strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione dell'intervento, il chirurgo operatore ha un dovere di controllo specifico del buon funzionamento della stessa, al fine di scongiurare possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso dell'operazione.

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