Rassegna di giurisprudenza
17/07/2015

Settimana dal 13 al 17 luglio

Questa settimana: facente funzione, incarico di direttore di struttura complessa, danno per mancato consenso informato

Sentenze: le novità dal 13 al 17 luglio

La Cassazione Civile - (Sentenza n. 27686 del 06.07.2015), ha espresso una pronuncia sull’articolo 18 del CCNL del 2000.La sostituzione nell'incarico dirigenziale, in caso di pensionamento del precedente titolare, ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura per la copertura del posto resosi vacante. Il periodo massimo per il quale essa può operare è pertanto di sei mesi, prorogabili a 12, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità prevista.La sostituzione, nell'ambito definito dalla disposizione, non configura esercizio di mansioni superiori, in quanto è considerata insita nelle funzioni normalmente attribuibili. A diversa conclusione deve giungersi qualora tale ambito venga superato ovvero quando si superino i tempi massimi previsti oppure la procedura venga espletata e il sostituto superi la selezione.In tal caso, infatti, si esorbita dalla previsione contrattuale secondo la quale l'assegnazione delle mansioni dirigenziali "in sostituzione" rientra nell'ambito delle mansioni normalmente esigibili, e si configura quindi esercizio di mansioni superiori, con il diritto alla corrispondente retribuzione.

Il TAR Friuli Venezia Giulia – sezione I – sentenza n. 297 del 23 giugno 2015 ha ribadito che L’atto di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, continui ad essere espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all’esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell’attività amministrativa, in applicazione dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione. Il previo esperimento di una procedura di carattere valutativo, affidata ad una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre esperti (direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire), scelti mediante sorteggio “da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale”, e atta all’individuazione della terna di candidati idonei da presentare al Direttore Generale, ai fini della successiva individuazione del candidato da nominare, assolve, infatti, unicamente all’esigenza di porre un freno al malcostume che, negli ultimi decenni, ha caratterizzato il conferimento di tali prestigiosi, ambiti e ben remunerati incarichi, che, troppo spesso, hanno seguito logiche di “appartenenza correntizia” piuttosto che di reale merito.

La Cassazione Civile- Sezione III - sentenza n. 12717 del 19 giugno 2015 è tornata a pronunciarsi sull'obbligo del consenso informato ribadendo che quest'ultimo costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. Ai sensi dell’art. 32 , 13 della Costituzione e dell’art. 33 l. 833/1978 esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest’ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute.

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