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11/03/2024

Incompatibilità nelle commissioni di concorso. Sentenza del Tar Puglia

Tar Puglia - Lecce - Sezione II – Sentenza n. 00181 del 6 febbraio 2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione, al termine dell’espletamento di un pubblico concorso, ha deciso in autotutela di annullare la procedura concorsuale, ravvisando una violazione dell’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/2001, atteso che un componente della commissione esaminatrice ricopriva il ruolo di componente della locale rappresentanza sindacale unitaria.

Il candidato classificatosi primo nella graduatoria di merito ha impugnato tale decisione avanti il TAR, contestando la legittimità della determina di annullamento del concorso perché l’amministrazione pubblica avrebbe operato una falsa applicazione della disciplina posta dall’art. 35, comma 3, del d.lgs, n. 165/2001, in quanto, al fine di poter ravvisare l’incompatibilità delineata dalla disposizione normativa in esame, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa non sarebbe sufficiente la mera presenza di un rappresentante sindacale all’interno della commissione esaminatrice, essendo invece sempre necessario verificare l’effettiva incidenza di tale soggetto sull’imparzialità della procedura svolta.

Il Tar per la Puglia, in merito all’interpretazione da conferire alla disposizione sopra richiamata, ha osservato che si sono formati nel tempo due diversi orientamenti: secondo una prima impostazione, più rigorosa, il citato art. 35 imporrebbe alle amministrazioni di escludere “sic et simpliciter ed in estratto i rappresentanti sindacali dalle commissioni di concorso” essendo ex se incompatibile la status di rappresentante sindacale con quello di componente della commissione; per converso, un secondo orientamento (allo stato da ritenersi prevalente) la disposizione in esame è destinata a trovare applicazione solo qualora la nomina a componente della commissione di uno dei soggetti indicati dall’art. 35 sia in grado di inficiare il giudizio che la medesima commissione è chiamata a esprimere, ovvero, in definitiva, qualora la presenza di tale soggetto sia idonea a incidere sulla complessiva imparzialità della procedura (Cons. Stato sez. VI nn. 1053, 395 e 396 del 2021).

Il Tar per la Puglia ha quindi ritenuto di aderire al secondo prevalente orientamento, precisando che la fattispecie di incompatibilità non può trovare un’applicazione meramente formalistica, occorrendo verificare che la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato piuttosto che di un altro; ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 35, comma 3, devono pertanto sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso.

Traslando le suddette osservazioni in riferimento alla procedura concorsuale in argomento il Tar ha allora concluso per la illegittimità della determinazione di annullamento della procedura medesima, in quanto, seppur pacifico, infatti, che uno dei componenti della commissione esaminatrice ricopriva presso la stessa amministrazione anche il ruolo di “componente della locale rappresentanza sindacale unitaria”, non sussiste, con specifico riferimento alla procedura oggetto di vaglio, alcun positivo elemento di riscontro da cui evincere, anche solo in via presuntiva, che il suddetto status di dirigente sindacale del commissario abbia costituito un elemento condizionante in grado di favorire il candidato primo classificato nell’ambito della procedura de qua.

Con sentenza del 6.2.2024, n. 181 il Tar per la Puglia ha quindi accolto il ricorso dell’interessato, con ciò discendendo per quanto concerne la procedura selettiva oggetto di contenzioso, il ripristino dello status quo esistente antecedentemente all’adozione del provvedimento caducatorio annullato.

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