Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo Stato.