CCNL 2016-2018
23/12/2020

Costruzione fondi: la giusta attuazione e la diffida Anaao

L'Anaao Assomed in questa circolare informativa firmata dal Segretario Nazionale, Carlo Palermo e dal Responsabile Politiche Contrattuali, Pippo Montante, e indirizzata agli Assessori alla Salute ai Direttorei Generali, ricorda che la costruzione dei fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario deve sottostare al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. commi 2, 3 e 4 degli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza del ruolo sanitario, dove vengono esplicitati per ciascun fondo i rispettivi addendi;
2. art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (Decreto “Madia”), dove viene individuato per gli anni 2017 e 2018 il tetto economico massimo destinato alla retribuzione accessoria e pertanto a ciascun fondo contrattuale;
3. comma 1, art. 11, Legge 60/2019 (conversione in Legge del “Decreto Calabria”), dove viene individuato per l’anno 2019 e successivi un nuovo tetto economico massimo destinato alla retribuzione accessoria e pertanto a ciascun fondo contrattuale, in sostituzione di quello previsto dal “Decreto Madia”; tale nuovo limite è basato sull’invarianza per gli anni 2019 e successivi del valore economico medio pro capite regionale destinato a tali tipologia di retribuzione e di conseguenza ai relativi fondi accessori, calcolato per il 2018 sul personale della dirigenza del ruolo sanitario in servizio nella regione al 31 dicembre 2018;
4. comma 2, art. 11, della suddetta Legge 60/2019, dove viene sancito che il valore economico medio pro capite regionale per la retribuzione accessoria e pertanto per i relativi fondi contrattuali, previsto al precedente comma 1, è al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004;
5. comma 435, art. 1, Legge 205 del 27.12.2017, dove viene sancito che il finanziamento aggiuntivo alla retribuzione accessoria della Dirigenza del ruolo sanitario, previsto da tale comma, non rientra nel tetto economico massimo previsto dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
6. comma 435 bis inserito all’art. 1 della Legge 205 del 2017 dall’art. 25, comma 1 della Legge n. 8 del 2020 “Mille proroghe”, dove viene sancito un ulteriore finanziamento aggiuntivo alla retribuzione accessoria della Dirigenza del ruolo sanitario ed esplicitato che a tale finanziamento si provvede con le risorse del F. S. N., nel rispetto comunque del limite all’incremento della spesa del personale previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 11 della suddetta Legge 60/2019;
7. comma 3, lett. e) dell’art. 94, comma 9 e 10 dell’art. 95 e comma 4, lett. c) dell’art. 96 del CCNL 19.12.2019 della medesima Dirigenza, dove è prevista la possibilità al livello aziendale di trasferire una quota del fondo per la retribuzione di risultato (art. 95) ai fondi per la retribuzione degli incarichi (art. 94) e eventualmente anche per particolari condizioni di lavoro (art. 96); la decurtazione complessiva del fondo di risultato per tali motivi può essere massimo del 30 %;
8. comma 5, lett. a) dell’art 7, dello stesso CCNL 19.12.2019, dove è previsto che siano oggetto di Contrattazione Integrativa Aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa dei fondi contrattuali (per la retribuzione degli incarichi, di risultato e per le particolari condizioni di lavoro) e pertanto la percentuale di decurtazione delle risorse del fondo di risultato e del loro trasferimento stabile al fondo per la retribuzione degli incarichi e eventualmente per una quota parte al trasferimento momentaneo (annuale) al fondo per particolari condizioni di lavoro.

Dal combinato disposto delle norme legislative e contrattuali sopra ricordate ne deriva pertanto che:
- le Regioni devono calcolare la retribuzione media pro capite del 2018 per ciascun fondo contrattuale della Dirigenza del Ruolo Sanitario in base al personale della dirigenza del ruolo sanitario in servizio nella regione al 31 dicembre 2018 e comunicarlo alle rispettive Aziende Sanitarie;

- le Aziende Sanitarie devono:
- Attuare le disposizioni del comma 1, art. 11 della Legge 60 del 2019 (ex Decreto Calabria) e pertanto incrementare o ridurre l’entità economica di tali fondi all’atto della definizione preventiva della loro entità, al fine di mantenere invariato al livello aziendale il valore medio pro capite comunicato dalla Regione, a partire dall’anno contabile 2019;
- Ulteriormente incrementare il fondo per particolari condizioni di lavoro delle risorse definite dal comma 435, art. 1, Legge 205 del 27.12.2017 per ciascun anno all’atto della sua definizione preventiva, a partire dal 2019;
- Attivare la contrattazione integrativa aziendale dopo la definizione al livello regionale delle materie di confronto e comunque dopo 90 giorni dalla firma del CCNL del 19.12.2019 anche in assenza a tale data della definizione al livello regionale di tale materie.

 La contrattazione integrativa aziendale, in ossequio al comma 5, lett. a) dell’art 7, del CCNL 19.12.2019, deve in premessa decidere:
- La percentuale di fondo di risultato costruito per l’anno 2020, da trasferire stabilmente nel fondo per gli incarichi per le finalità di questo fondo, a partire dall’anno contabile 2020 in ossequio alle disposizioni legislative e contrattuali prima ricordate;
- L’eventuale percentuale di suddetto fondo di risultato nel 2020 da trasferire non in modo stabile nel fondo per particolari condizioni di lavoro per le finalità di questo fondo;
- La percentuale complessiva di decurtazione del suddetto fondo di risultato per l’anno 2020.

L’osservanza pedissequa della sequenza di azioni per la definizione al livello aziendale dei fondi contrattuali e la celerità della loro attuazione sono condizioni necessarie e indispensabili per l’attuazione corretta delle norme e delle dinamiche contrattuali.

Il rispetto di tali condizioni è strategico e fondamentale sia per l’Azienda che per i Dirigenti del ruolo sanitario in essa presenti. 

Basti pensare a tal proposito che:
 La contrattazione a budget per l’anno 2020 deve tener conto della reale entità del fondo di risultato al netto della quote di questo trasferite al fondo per gli incarichi e al fondo per le particolari condizioni di lavoro dello stesso anno e questa si conoscerà in modo certo solamente dopo le decisioni prese in contrattazione integrativa aziendale;
 Non è possibile concretamente attuare in modo corretto ed equilibrato la nuova carriera per posizioni funzionali, introdotta dal nuovo CCNL, per il 2020 e renderla pertanto stimolante, efficace e remunerativa delle finalità ed obiettivi a questa affidati, se non si reintegrano almeno in parte le risorse della parte variabile del fondo per gli incarichi con il trasferimento definitivo a questo di una percentuale di risorse economiche dal fondo di risultato. 

Si ricordi a tal proposito che in gennaio 2020 una parte rilevate della parte variabile del fondo per gli incarichi è stata trasferita alla parte fissa di tale fondo, in ossequio alle disposizioni contrattuali.

Il non rispetto della attuazione temporale delle norme legislative e contrattuali ricordate contribuirebbe a vanificare nei fatti per almeno un ulteriore anno, oltre a quelli fino ad ora accumulati, l’attuazione di uno dei capisaldi strategici più importanti del CCNL 2016 – 2018 della Dirigenza del Ruolo Sanitario con un rilevante e indebito danno economico e previdenziale per la stessa. 

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Associazione Sindacale 
INVITA 
le Regioni e Aziende Sanitarie, destinatarie della presente, ad applicare per l’anno 2020 per quanto di competenza la sequenza delle disposizioni legislative e contrattuali, sopra ricordata. 

DIFFIDA 
le stesse dall’eventuale inosservanza della sequenza delle suddette disposizioni legislative e contrattuali o dal ritardo attuativo della stessa che avessero come conseguenza l’omissione attuativa delle stesse per l’anno 2020, riservandosi sin da ora, di intraprendere tutte le opportune iniziative anche legali contro tali comportamenti.

La presente ha valore di atto interruttivo di eventuali termini di prescrizione. 

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