Il rapporto di lavoro instaurato dai medici generici in convenzione con il Ssn, di cui ai Dpr 882, 883, 884, 885, 886 del 16.10.84 pur non potendosi inquadrare fra i rapporti di lavoro dipendente e/o di pubblico impiego, difettando del requisito della subordinazione e della gerarchia tecnico–amministrativa, ha tutti i connotati della cosiddetta parasubordinazione e pertanto beneficia sia a livello di diritto processuale e sia di diritto sostanziale, di un regime di favore tendente all'equiparazione con il lavoro subordinato anche se nel diritto tributario la parasubordinazione è ancora un istituto sconosciuto.