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18/04/2023

Lavoro straordinario: parere dell’Aran

Aran - Parere Asan90a del 27/12/2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

E’ stato chiesto all’ARAN quale sia la corretta applicazione del disposto contrattuale dell’orario di lavoro di cui all’art. 24 CCNL Area Sanità 2016/2018.

L’ARAN ha precisato che, in linea generale, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dirigenti sanitari sono consentite solo nei limiti di cui all’art. 30, comma 1 (lavoro straordinario) del CCNL 2016/2018 il quale ribadisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità” e altresì nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo secondo il quale “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.

Resta pertanto fermo che le prestazioni di lavoro straordinario, anche diurne, sono consentite, in base al combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 già citati, previa autorizzazione, solo se “rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003” ai soli fini di garanzia della continuità assistenziale, mentre sono sempre consentite, in base al solo comma 1, senza che sia necessaria la previa autorizzazione, le prestazioni straordinarie conseguenti ai servizi di guardia e di pronta disponibilità attivabili nelle sole ore notturne e nei giorni festivi.

Purtuttavia, si segnala anche che il comma 5 dell’art. 93 (retribuzione di risultato e relativa differenziazione) del nuovo CCNL conferma “quanto previsto dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 6.12.1996, I biennio economico (la produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del servizio sanitario nazionale) per l’area IV e l’art. 62, comma 3, ultimo periodo del CCNL 5.12.1996, I biennio economico (la produttività per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale) per l’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, fermo restando che le norme previgenti sull’orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate e sostituite da quelle del nuovo CCNL”.

In base alle disposizioni contrattuali sopra richiamate la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.

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