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14/03/2023

Turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili: sentenza della Cassazione

Cassazione - Sezione lavoro – Sentenza n. 36839 del 15 dicembre 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dirigenti sanitari di un’asl siciliana si erano rivolti al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso – o, in subordine, la somma ritenuta equa – spettante per i turni di pronta disponibilità effettuati in misura superiore al numero di dieci mensili previsti dal CCNL; la richiesta è stata però rigettata dal Tribunale, per cui gli interessati hanno proposto appello presso la Corte territoriale che, accogliendo in parte la domanda dei ricorrenti, ha affermato che l’art. 17 del CCNL, prevedendo la possibilità di richiedere l’effettuazione di dieci turni di pronta disponibilità, nell’arco di un mese, a ciascun dirigente, non dichiara che non spetta il compenso per i turni eccedenti il decimo mensile, come invece era stato prospettato dall’asl ed affermato dal giudice di primo grado.

Circa il quantum di tale compenso la Corte d’Appello ha fatto riferimento a dei parametri quantitativi risultanti da alcune delibere, frutto di specifiche indicazioni provenienti dalle Organizzazioni sindacali, nel contesto delle quali si prendeva atto della necessità di corrispondere un compenso aggiuntivo in favore di dipendenti che, a causa della carenza di risorse umane, avevano svolto turni di reperibilità superiore al tetto mensile.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’Asl ha ricorso in Cassazione, rilevando che nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto al di fuori delle previsioni dei contratti collettivi alle quali, nel sistema dell’area pubblica, corrisponde un limite di spesa. In sintesi l’asl nel ricorso ha denunciato un errore in iudicando nell’interpretazione della pattuizione collettiva in discorso, sostenendo che il trattamento economico per cui è causa non è contemplato dalla legge e da fonti ad essa equiparate.

La Corte di Cassazione si è quindi posta una duplice questione: 1) in primo luogo, se la previsione per il dirigente di dieci turni mensili di pronta disponibilità “di regola”, prevedendone la remunerazione con una specifica indennità, esaurisca in tale misura la possibilità di ricorrervi; 2) in secondo luogo, qualora venga superato il numero di dieci turni mensili, se valga il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente, di talché i turni svolti in eccedenza sarebbero retribuiti, una tantum e in via eccezionale, solo al momento dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Al termine di un esaustivo esame della normativa in materia la Cassazione civile ha affermato che “la previsione (contenuta nell’art. 17, comma 4, del CCNL, comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005) secondo cui di ‘regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese’ va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio delle energie psico-fisiche del lavoratore”. Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili stabiliti “di regola” dal CCNL, la Corte di Cassazione ha affermato va corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL, senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

Nella fattispecie, pertanto, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi poiché nell’interpretare l’art. 17 del CCNL ha riconosciuto il diritto all’indennità per i turni di pronta disponibilità eccedenti la tendenziale previsione contrattuale di dieci turni mensili.

La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 15 dicembre 2022, n. 36839, ha pertanto respinto il ricorso dell’asl siciliana.

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