Cassazione Sezione Civile
31/01/2023

Cassazione Civile - Sez. II - sentenza n. 2817/2023 Nullo il giudizio della CCEPS con partecipazione di solo 4 membri

Anche alla luce della parziale dichiarazione di incostituzionalità resta tuttora applicabile la previsione che individua in 5 il numero di membri minimo per la validità delle decisioni; se appaiono legittime le decisioni adottate dalla CCEPS con un numero di componenti superiore a quello minimo di 5, e ciò anche se il numero sia pari, trovando la norma il rimedio per l'ipotesi di parità di voti tra i componenti nella prevalenza accordata al voto del Presidente, non è legittima una soluzione che consenta di superare la previsione in merito al numero minimo dei partecipanti alla decisione, previsione a presidio della quale è appunto posta la sanzione della validità della decisione. 

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