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21/02/2023

Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa - Sentenza della Cassazione

Cassazione Civile – Sezione lavoro – Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dipendenti turnisti di un’azienda sanitaria siciliana avevano chiesto di beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore ed avverso la reiezione dell’istanza da parte della propria amministrazione si sono opposti presso il Giudice del lavoro e, successivamente (in considerazione che il giudice di primo grado non aveva accolto la loro richiesta) alla Corte d’Appello, che però confermava la sentenza del Tribunale sul presupposto che gli interessati non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro – con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione – e della non monetizzabilità del pasto.

I predetti hanno ricorso per la cassazione della sentenza adducendo che il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena.

La Cassazione civile ha evidenziato che in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Le modalità e la durata della pausa sono poi stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

La Cassazione, osservando che la sentenza impugnata ha attribuito rilevanza alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro, ha evidenziato che detta sentenza si è discostata dai principi suesposti, sicché deve essere annullata.

Accertato quindi il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e tenuto conto che il pasto non è monetizzabile, la Cassazione civile, con ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113, ha disposto che il giudice del rinvio, nell’ambito dei suoi poteri di qualificazione della domanda proposta dai lavoratori, dovrà valutare se attribuire, in presenza dei presupposti di legge, il bene della vita invocato, se del caso a titolo di risarcimento del danno.

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