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04/10/2022

Tassazione dei compensi di produttività

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente l’art. 51 del TUIR stabilisce che le somme percepite dai lavoratori dipendenti sono imputate al periodo di imposta in cui entrano nella loro disponibilità (secondo il cosiddetto principio di cassa). Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del suddetto principio, l’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR prevede che sono soggetti alla più favorevole tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Su tali presupposti una Pubblica amministrazione ha interpellato l’Agenzia delle entrate, chiedendo di sapere se l’importo “premio di risultato”, stabilito annualmente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma corrisposto necessariamente posticipatamente l’anno successivo a risultati acquisiti, debba essere assoggettato a tassazione ordinaria od a tassazione separata.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta al predetto interpello n. 49/2022, confermando i precedenti orientamenti, ha affermato che i compensi che vengono “fisiologicamente” corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione, quali ad esempio i premi di produttività che, in forza ai contratti collettivi o integrativi siano necessariamente e ordinariamente liquidabili nell’esercizio seguente, non ricadono nell’ambito applicativo previsto dal citato art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR e debbono pertanto essere assoggettati a tassazione ordinaria.

L’applicazione del regime di tassazione separata deve infatti escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, tipica fattispecie ricorrente nell’erogazione dei primi di risultato o di produttività.

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