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26/08/2022

Non è tassabile il risarcimento del danno per perdita di chances

SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -QUINTA SEZIONE CIVILE – DEL 3.5.2022, N. 14344

Commento a cura di Robert TenutaDirettivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dirigenti di un’asl calabrese si erano rivolti al Giudice del lavoro perché venisse accertato l’inadempimento contrattuale di detta azienda rispetto all’intero meccanismo della retribuzione di risultato, previsto dall’art. 52 del ccnl dell’8.6.2000 della dirigenza sanitaria, nonché al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno. I predetti dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione dei c.d. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati.

Al riguardo il giudice del lavoro ha accertato l’inadempimento contrattuale dell’asl, riconoscendo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito, precisando che “il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione della professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente di natura accessoria della retribuzione”.

A seguito della sentenza del Giudice del lavoro le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita agli interessati “per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto”.

Su tale somma attribuita a titolo risarcitoria l’Agenzia delle entrate ha inviato agli interessati un avviso di accertamento per il recupero a tassazione irpef quale reddito di lavoro dipendente, avviso di accertamento impugnato dai predetti avanti la Commissione tributaria regionale.

Sottolineato che il risarcimento è conseguente al danno da perdita di chance di accrescimento professionale, come accertato dal giudice del lavoro, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che gli importi ricevuti dagli interessati sono esenti da tassazione, in quanto le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come quella appunto di perdita di chance di accrescimento professionale.

La decisione della Commissione tributaria regionale è stata impugnata avanti la Suprema Corte di Cassazione – Quinta sezione civile – che, dopo aver evidenziato che la retribuzione di risultato non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno. Dall’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale, per cui l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore.

Trattandosi quindi di risarcimento per perdita di chance di accrescimento professionale (e non di mero ristoro di perdita di retribuzione) le somme attribuite ai predetti dirigenti, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione – Quinta sezione civile – non sono tassabili, per cui il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato respinto.

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