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08/07/2022

Concorso pubblico: Corte dei conti su danno erariale

Corte dei Conti – Sez. Giurisd. Reg. per l’Umbria – Sentenza n. 12 del 21.3.2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una Asl ha indetto un concorso pubblico a posti per dirigente farmacista, che poi la stessa ha revocato, a seguito di alcune indagini che hanno portato ad accertare che il presidente della commissione esaminatrice, ha avuto contatti con alcuni partecipanti alla pubblica selezione, anticipando gli argomenti delle prove.

In merito è poi intervenuta la Procura regionale della Corte dei conti che ha convenuto in giudizio il predetto presidente della commissione esaminatrice per sentirlo condannare al pagamento di una somma in favore dell’asl che aveva indetto il concorso.

La Procura regionale della Corte dei Conti ha contestato il danno patrimoniale e quello “da disservizio”, in misura pari ad un quinto degli elementi retributivi e di eventuali indennità aggiuntive per l’intera durata dei fatti criminosi ed al lordo degli oneri di legge.

La sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti ha osservato che le gravi condotte poste in essere dal convenuto si sono collocate in stridente frizione con la regola costituzionale che sancisce l’accesso ai pubblici uffici a mezzo di concorso pubblico. Nelle selezioni pubbliche i partecipanti sono disposti a prepararsi, spesso anche per lunghi anni, assumendo costi economici e sottraendo tempo ad altre occupazioni e svaghi, facendo affidamento sulla circostanza che la procedura concorsuale si svolga nel pieno rispetto delle regole di legge, in modo corretto e leale, senza abusi, eccessi di potere, né gestioni criminose, come, invece, avviene in presenza di favoritismi, quali anticipazioni delle tracce o degli argomenti che formeranno oggetto delle prove scritte o orale, azioni di accomodamento degli elaborati, correzioni pilotate, prove orali basate su argomenti noti ecc.

Ad avviso della Corte dei conti la condotta del convenuto si è quindi collocata nel descritto patologico perimetro, assumendo i tratti tipici dei colloqui di orientamento anticipato di taluni partecipanti. Ciò determina una violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, accanto alla violazione del principio di discriminazione e trasparenza, nonché dei già richiamati principi di correttezza e buona fede e conseguente gestione inefficiente, opaca, criminosa della procedura del concorso pubblico.

Tale condotta antigiuridica ha determinato un palese danno da disservizio, poiché sono stati frustrati, tra l’altro, l’obiettivo di interesse pubblico di selezionare i candidati migliori, nonché la finalità istituzionale dell’amministrazione volta ad una gestione delle procedure selettive secondo criteri di legalità.

La sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti ha quindi condiviso il criterio della Procura regionale ed ha condannato il convenuto al pagamento sia dei danni da disservizio che del danno patrimoniale riguardante i compensi erogati per lo svolgimento dei lavori ai componenti della commissione esaminatrice, oltre alle spese di giudizio.

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