Calabria
28/07/2021

Commissario Longo refrattario al confronto sindacale

Il Giudice delle Leggi ha censurato con sentenza168/21 la Legge 181 del 30/12/20 (c.d. Calabria – bis) limitatamente agli artt,1, comma 2, e 6, comma 2.

Uno stuolo di politici calabresi, di variegato e spesso cangiante colore partitico, forniti di memoria labile (avendo loro stessi approvati i decreti Calabria 1 col governo Conte 1 a trazione gialloverde, e Calabria bis col governo Conte 2 a trazione giallorossa) ha inneggiato alla defenestrazione della figura Commissariale, per la serie evergreen: poche idee, ma confuse. Infatti l’Istituto rimane intonso nelle sue prerogative ed ancor piu’ negli obblighi che discendono dalla pedissequa e dovuta applicazione della Norma.

Tema al quale il dr. Longo, Commissario ad acta, continua a rivelarsi refrattario,

In violazione dell’art 2, comma 8, della Legge 181/20, (Calabria bis) non ha mai informato periodicamente e comunque almeno ogni 3 mesi sulle misure di risanamento adottate le OO.SS. che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.

Considerato che il suo insediamento e’ avvenuto il 30 novembre 20, ci avviamo gia alla terza convocazione bellamente ignorata, anche da molte delle OOSS che preferiscono evidentemente incontri informali ad uso” photopportunity” per la stampa.

Parimenti inadempiente il dr.Longo si e’ mostrato nel non adempiere all’obbligo di dichiarare la decadenza automatica dei Commissari Straordinari delle AA.SS.PP  di Cosenza e, a seguire, di RC, per la mancata approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi gia’ conclusi, in applicazione, crediamo non facoltativa, dell’art 2, comma 6 del c.d. Calabria-bis ( Legge 181/21). Tampoco il dr. Longo puo’ invocare, in questo caso, l’intervenenda modifica della precitata norma ed abrogazione della decadenza automatica, oggetto di specifico e salvifico (per i destinatari) emendamento a Montecitorio in fase di conversione in Legge del DL 77/21 (c.d. “semplificazioni bis”), approvato oggi in via definitiva dal Senato, in limine mortis (talche’ si e’ dovuti ricorrere al voto di fiducia, divenuto ormai sciagurato emblema di monocameralismo imperfetto). Infatti la sanatoria non annulla l’omissione degli atti dovuti, se non altro ai fini della valutazione etico/comportamentale della sua attivita’ commissariale.

Il mancato rispetto di termini, attivita’, prerogative, esercizio di funzioni e/o poteri sostitutivi mina l’efficacia e la credibilita’ dell’Istituto che si e’ chiamati a svolgere, a maggior ragione quando il profilo curriculare, pur elevato nel settore Sicurezza, e’ palesemente incoerente con la materia del nuovo incarico, forse incautamente accettato, e finora inefficacemente e lacunosamente ricoperto.

Filippo Maria Larussa
Segretario regionale ANAAO-ASSOMED

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