L’ordinamento riconosce alla p.a. un generale potere di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato. Tuttavia, è necessaria l’indicazione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, dovendosi scongiurare il rischio di una illegittima sospensione sine die.