Comunicati stampa
28/10/2020

Anaao diffida le Aziende: nei reparti Covid solo personale con specializzazione idonea

L’Anaao Assomed ha diffidato le Aziende Sanitarie dall’impiegare dirigenti medici e sanitari privi delle necessarie competenze specialistiche presso reparti o servizi disciplinarmente non equipollenti o omogenei rispetto al profilo di appartenenza. 

“Ci risulta – commenta il Segretario Nazionale Anaao Assomed, Carlo Palermo - che alcune Direzioni aziendali, per far fronte all’emergenza epidemiologica, abbiano deciso di assegnare ai reparti che ospitano degenti COVID, personale medico inquadrato in discipline non equipollenti od omogene rispetto alla Medicina interna o a quella di Malattie Infettive o di Malattie dell’apparato respiratorio, come tale privo delle competenze specialistiche necessarie a gestire una patologia così complessa come l’infezione virale da Covid-19”.

“Un simile progetto organizzativo, ove concretamente attuato, oltre a violare la normativa contrattuale, metterebbe in grave pericolo l’incolumità dei pazienti ricoverati, esponendo inoltre i dirigenti coinvolti ad un ingiustificato aggravio del rischio professionale, con ricadute negative sia sul piano della responsabilità medica che delle garanzie assicurative”.

L’Anaao Assomed, se necessario, intraprenderà le opportune iniziative legali a tutela dei diritti dei propri iscritti, compresa la denuncia alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità di natura penale. 

LE MOTIVAZIONI DELLA DIFFIDA
Come noto, nell’ambito dei diversi servizi ospedalieri, la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati e la gestione delle emergenze/urgenze devono essere garantite attraverso l’impiego di personale medico in possesso di adeguate competenze specialistiche, così come previsto dalla legge e dal contratto, in modo da rispettare il principio di appropriatezza e sicurezza delle cure, nonché di tutelare il diritto alla salute dei cittadini (art. 32, Cost., art. 1, L. n. 24/2017).

In particolare, il criterio dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente medico e sanitario, così come definiti con l’accesso concorsuale, unitamente al contenuto dell’incarico dirigenziale, delineano il perimetro delle mansioni esigibili dal personale in relazione agli obiettivi assegnati e ai programmi da realizzare (art. 15, D.lgs. n. 502/1992DPR n. 483/1997, art. 19, Ccnl 19.12.2019).

Per la dirigenza medica il concetto di equivalenza delle mansioni non può che misurarsi avendo riguardo al criterio di equipollenza delle discipline, come normato dal D.M. 30 gennaio 1998, per cui il medico può essere chiamato ad espletare tutte quelle funzioni sanitarie strettamente connesse o equipollenti alla disciplina specialistica oggetto dell’incarico.

Ciò vale sia per l’attività istituzionale che per altri istituti contrattuali, quali, ad esempio, l’esercizio della libera professione intramuraria, i servizi di guardia o di pronta disponibilità e, soprattutto, per la mobilità interna ordinaria o d’urgenza.

Il predetto principio è stato confermato da diverse pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. di Catania, 11 maggio 2016, n. 2016; Trib. di Oristano, 18 ottobre 2019, n. 292), le quali hanno dichiarato illegittimo l’impiego di dirigenti medici in branche specialistiche tra loro non equipollenti.

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