Rassegna di giurisprudenza
10/01/2020

Sentenze: le novità dal 7 al 10 gennaio: Irap, errore diagnostico, interpretazione retroattiva legge 24, responsabilità Ctu e perdita di chance, accesso e incompletezza cartelle cliniche.

Questa settimana: Irap Errore diagnostico legge 24 ed interpretazioni retroattive colpa medica e perdita di chance accesso cartelle cliniche incompletezza cartella clinica CTU e responsabilità medica

Cassazione Lavoro - ordinanza 155/2020. Irap. L'onere dell'Irap è a carico esclusivo dell'Azienda che può solo trasferire il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo escluso che la disciplina del contratto aziendale possa cnfigurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all'aliquota dovuta dall'Azienda. Con tali motivazioni la Cassazione Lavoro con ordinanza 155, rigetta il ricorso dell'Azienda, condannandola alle spese. 

Cassazione Civile – sezione Terza – Sentenza n. 22520/2019. Errore diagnostico: risarcimento danni anche se c’è assoluzione dall’accusa di omicidio colposo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un medico al risarcimento della famiglia di un paziente deceduto, anche se il sanitario era stato prosciolto dall'accusa di omicidio colposo per assenza di prove sul nesso causale tra morte e condotta omissiva. Ma per la Cassazione il giudizio in sede civile che consegue alla revoca della sentenza penale è sostanzialmente e funzionalmente autonomo da quello penale.​

Cassazione Civile – sezione Terza – Sentenza n. 28987/2019. La legge 24/2017 può essere utilizzata anche in maniera retroattiva per l’interpretazione di fatti avvenuti prima della sua approvazione. A stabilirlo è la Cassazione sul diritto di una casa di cura di ottenere in rivalsa dal chirurgo la metà di quanto corrisposto alla paziente a titolo di risarcimento del danno, ma non l'intera somma e affermando che “la sopravvenuta legge 24/2017 costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico di indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta”.

Cassazione Civile – sezione Terza – Sentenza n. 28993/2019. Il principio della "perdita di chance" nella colpa medica. La perdita di chance c’è se l’errore medico produce conseguenze negative nella sfera non patrimoniale del paziente ma non si può stabilire con certezza quanto questo sarebbe sopravvissuto, evitando sofferenze, senza l’errore. La Cassazione spiega i confini della perdita di chance, distinguendo la chance patrimoniale e non patrimoniale che hanno una diversità fondamentale: nella seconda, diversamente dalla prima, il paziente parte da una situazione preesistente negativa - perché è malato - prima di affidarsi alle cure del medico.

Consiglio di Stato – sezione Terza – Sentenza n. 3903/2019. Illegittimo il diniego d'accesso a cartelle cliniche se richieste con oscuramento nominativi. L'amministrazione ha negato l'ostensione delle cartelle, unicamente per "motivi di privacy". Tuttavia a mente dell'art. 24 comma 7 della legge generale sul procedimento, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Cassazione Civile – sezione Terza – Sentenza n. 29331/2019. L'incompletezza della cartella clinica non è una circostanza da sola sufficiente a dimostrare la responsabilità sanitaria per il danno patito da un paziente ma, affinché risulti dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari e il danno, è necessario che l'incompletezza della cartella abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico. Inoltre, è indispensabile che la condotta posta in essere dai medici sia almeno astrattamente idonea a provocare la lesione.

Cassazione Civile – sezione Terza – Sentenza n. 31886/2019. La CTU nella responsabilità medica. La sentenza della Corte di cassazione numero 31886/2019 chiarisce, nell'ambito della responsabilità medica ma con effetti valevoli per tutti gli oggetti processuali, quali sono le indagini che il giudice può affidare al consulente tecnico d'ufficio e come (e con quali poteri) quest'ultimo deve svolgere l'incarico che gli è affidato

 

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