Specialisti ambulatoriali: illegittimità della composizione della Commissione specifiche capacità
Nella ipotesi che l’avviso pubblico richieda il possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, in conformità all’art. 22, comma 4, dell’ACN del 2009 deve essere compiuta da una “Commissione aziendale paritetica”, cioè composta in pari numero sia da specialisti delegati dall’Azienda sia da specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale .