Condannata Azienda Sanitaria al pagamento delle differenze retributive spettanti all’incaricato ex art. 18. In materia di pubblico impiego contrattualizzato la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del Ssn è finalizzata a consentire l’espletamento della procedura per la copertura del posto resosi vacante, sicché è destinato ad operare per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili a 12 nei quali spetta a partire dal terzo mese l’indennità. Quando detto ambito temporale sia superato, l’assegnazione delle mansioni dirigenziali in sostituzione cessa di rientrare tra le prestazioni normalmente esigibili e si configura come espletamento di mansioni superiori, con diritto alla corrispondente retribuzione.