Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gruppo di massofisioterapisti contro una sentenza del Tar che gli ha negato l'equivalenza dei titoli perché la loro figura non è stata espressamente riconosciuta tra i “profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie” e quindi avendo conseguito solo un titolo di formazione regionale, “ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie”.