Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno risolto alcune difformità di interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 9 del d.l. n. 78/2010. Negli enti locali sottoposti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di assunzione non è superiore al 40% delle spese di personale, il vincolo di spesa per assunzioni del 20%, imposto dall'art. 14, comma 9 della manovra correttiva dei conti pubblici del 2010, si intende riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, in quanto non esiste un principio di «favor» nei confronti delle assunzioni temporanee o precarie rispetto a quelle a tempo indeterminato. A decorrere dall'1/1/2011 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.