In tema di idratazione ed alimentazione artificiali di un soggetto in coma vegetativo irreversibile e quindi di pubblici servizi, in applicazione del principio di solidarietà, il diritto alla salute si configuri quale diritto costituzionale assoluto e comprenda anche il diritto di rifiutare le cure: peraltro, esso, potendo essere attuato soltanto mediante la prestazione della struttura sanitaria, determina un obbligo di facere a carico della P.A. Così, la Regione è tenuta ad indicare una struttura sanitaria per il ricovero del soggetto in coma permanente per la sospensione del trattamento sanitario: configurandosi il rifiuto espresso dalla P.A, alla prestazione sanitaria richiesta dal privato come autoritativo, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva.