La nuova previsione introdotta dal ‘decreto Balduzzi’, incentra sulla colpa lieve del sanitario un'ipotesi che ne esclude la responsabilità penale; ma solo per i comportamenti imperiti e non anche per quelli negligenti. Sicché non è possibile richiamare la linea interpretativa espressa in altre pronunce, pretendendo di conseguire in forza di questa gli effetti previsti dal D.L. Balduzzi senza che sussistano tutti gli elementi della fattispecie delineata dal legislatore.