Cassazione Sezione Penale
07/05/2014

Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 18842/2014 Distruzione richiesta esami laboratorio: falso per soppressione

La Suprema Corte ha osservato che la fattispecie non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.

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