La Corte di Cassazione ha chiarito che il servizio di pronta disponibilità è stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria più efficace. In tal senso, esso non può ritenersi sostitutivo rispetto al cd. turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti. Di conseguenza, il medico in reperibilità deve innanzitutto essere sempre concretamente e permanentemente reperibile. Inoltre, se la sua presenza è sollecitata, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati e non può sottrarsi alla chiamata ritenendo che non sussistano i presupposti dell'emergenza.