Consiglio di Stato
21/04/2010

Consiglio di Stato - Sez. VI - decisione n. 2232/2010 Professori universitari - indennità di esclusività

L'indennità di esclusività deve essere integralmente corrisposta ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale: a) in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture in cui risultano inseriti, decorrendo da tale momento la correlazione del docente universitario al quadro dell'organico e dell'attività assistenziale del Ssn con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia; b) se in tale ambito abbiano optato per l'attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; c) nella quantificazione e secondo la disciplina introdotta con i Ccnl della dirigenza medica sulla base dell'equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale; d) fermo restando che non può derivarne per i docenti universitari in attività assistenziale esclusiva un trattamento economico superiore a quello del dirigente medico cui siano stati equiparati.

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