Consiglio di Stato
29/10/2009

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 6692/2009 Mancata ripresa lavorativa dopo l'aspettativa

L'amministrazione, con anticipo rispetto al termine fissato per la riassunzione in servizio, si era premurata di rammentare al dipendente la data di scadenza dell'aspettativa ed il giorno della conseguente riassunzione. Il vano decorso di tale termine senza la ripresa del servizio costituisce presupposto sufficiente per considerare come manifesto l'intendimento del dipendente di sottrarsi ai doveri di ufficio.
Alla scadenza del termine assegnato era esclusivo onere del dipendente, al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli che si sarebbero automaticamente realizzate per il fatto oggettivo della mancata riassunzione in servizio, di attivarsi rappresentando, nelle forme di legge, l'esistenza di un giustificato motivo idoneo a precludere la riassunzione del servizio. In assenza di tali giustificazioni, non vi era alcun onere della amministrazione di procedere ad un ulteriori accertamenti della condizioni fisiche.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it