L'Azienda sanitaria, una volta ritenuto di coprire i posti vacanti in organico mediante l'utilizzazione di precedenti graduatorie concorsuali, non può avvalersi del criterio territoriale delle soppresse Usl, ma deve dare la precedenza - a seguito della costituzione delle Asl - alla graduatoria più antica per ragioni connesse ai principi di buona amministrazione e imparziali.