I medici ospedalieri possono, ai sensi dell'art. 15-decies del d.lgs. n. 502/1992, prescrivere farmaci a carico del Ssn, ma devono rispettare l'obbligo di appropriatezza, consistente in un insieme di limiti da osservare da parte di tutti i medici, diversi da quelli di medicina generale, “quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali”. La norma dà ai medici un possibile “titolo”, non “pieno titolo”, a prescrivere medicinali erogabili direttamente dal Servizio sanitario.