Consiglio di Stato
07/04/2006

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 1902/2006 Le cure all'estero sono a carico del Ssn

Le cure all'estero sono a carico del Ssn anche in presenza di una minima probabilità di guarigione

Se una terapia non è disponibile in Italia, ma esiste all'estro, il Ssn deve rimborsarla al paziente che “emigra” per curarsi anche se il trattamento non garantisce la piena guarigione. L'adeguatezza della cura non può essere valutata con riguardo agli effetti certi o probabili della guarigione. Per giustificare il rimborso è sufficiente una minima probabilità di guarigione.

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