La norma che prevede l'esclusione di 60 giorni per ciascun anno solare dal trattamento retributivo correlato allo svolgimento delle mansioni superiori di primario ospedaliero, il cui assolvimento giustifica che nei primi due mesi non sia dovuta alcuna retribuzione, viene meno quando lo svolgimento si protrae sine die per sopperire a una carenza di organico consolidata dell'ente ospedaliero.