Consiglio di Stato
12/07/2005

Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 3770/2005 Nessun assegno al dottore che "retrocede"

Il medico, che nel passaggio da un ospedale all'altro, decide volontariamente di “retrocedere” dalla qualifica di aiuto primario di ruolo a quella di assistente a tempo definito perde il diritto all'assegno ad personam previsto dal Dpr n. 130/1969 in caso di mobilità.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it