La necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale, ha ragione di porsi ove vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l'uno e con l'altro meccanismo selettivo ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale. Nel caso specifico sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato, tale presupposto di omogeneità assoluta non si è rilevato, rispetto a quelli per la cui copertura veniva approvata la graduatoria concorsuale.