Consiglio di Stato
12/02/2015

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 752/2015 Il fisioterapista può erogare prestazioni solo su prescrizione del fisiatra

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Associazione Italiana Fisioterapisti della Basilicata confermando una delibera della Regione in virtù della quale il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali. La normativa in materia pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel programma terapeutico nell'area riabilitativa, prevedendo il controllo di fisiatra, con la diagnosi, l'individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell'accesso alle prestazioni riabilitative a carico del Ssn.

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