In presenza di incertezze interpretative, riscontrabili nell’art. 21 dell’ACN della Specialistica Ambulatoriale, determinate dall’assenza di una normativa di livello legislativo o regolamentare, che preveda chiaramente e inderogabilmente il possesso del requisito della specializzazione per l'accesso agli incarichi concernenti i rapporti convenzionali di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978 e all'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m., la specializzazione per i professionisti psicologi deve essere espressamente indicata nell'avviso pubblico con la specificazione del tipo o dei tipi di specializzazione richiesti.