Incarichi di alta specializzazione: per il TAR Lazio la competenza è del Giudice del Lavoro
03 Novembre 2026
Tar Lazio – Sentenza del 13 marzo n. 01807
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un dirigente sanitario ha proposto ricorso per ottenere l’annullamento della deliberazione con la quale un’azienda ospedaliera universitaria ha conferito ad altro professionista un incarico di alta specializzazione.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della procedura selettiva e dei criteri di valutazione applicati.
Il Tar del Lazio ha però dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione della causa spetti al Giudice Ordinario (Lavoro) e non a quello Amministrativo.
Il Tar, infatti, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, ha evidenziato che nel pubblico impiego contrattualizzato esiste una netta separazione tra l’acquisto della qualifica dirigenziale (che avviene tramite concorso pubblico ed è a tempo indeterminato) e il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale (che è temporaneo e riguarda l’esercizio di specifiche funzioni).
Il conferimento dell’incarico di alta specializzazione non è dunque un “reclutamento”, ma un atto che si innesta su un rapporto già costituito.
Gli atti con cui le aziende sanitarie conferiscono incarichi dirigenziali sono espressione dei poteri del privato datore di lavoro e, ad avviso del Tar, anche se tali atti sono vincolati da procedure selettive, non perdono la loro natura privatistica poiché volti all’organizzazione e direzione del lavoro.
Da quanto sopra deriva che è il Giudice Ordinario deputato a conoscere delle controversie inerenti a tali atti, rimanendo in capo al Giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure d’assunzione.